Dal 1 gennaio detrazioni parametrate al reddito complessivo

Da inizio anno le detrazioni previste dall’articolo 15 del tuir sono parametrate al reddito complessivo; a riguardo la legge di bilancio 2020 ha fatto chiarezza sui beneficiari.

Le detrazioni previste dall’articolo 15 del TUIR sono parametrate al reddito complessivo a partire dall’1° Gennaio 2020.
A riguardo la Legge n. 160/2019, cosiddetta legge di bilancio 2020, infatti, stabilisce che l’agevolazione spetta:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non superi i 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo va oltre i 120.000 euro.
    Le detrazioni non spettano se il reddito complessivo supera i 240.000 euro.
    Va specificato che rimangono esclusi dalla parametrazione gli oneri come gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale e le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
    Si precisa che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
    Per determinare il reddito complessivo, invece, si deve tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.
    Da sottolineare sono gli oneri parametrati al reddito complessivi, non esclusi dalla parametrazione, che consentono di fruire della detrazione IRPEF nella misura del 19% (che sono la maggior parte), del 26% o della detrazione forfetaria quali:
  • i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale;
  • le spese veterinarie;
  • le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato (comma 1 lett. c-ter);
  • le spese funebri;
  • le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica;
  • le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento;
  • i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ed i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
  • i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo;
  • gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico;
  • le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico;
  • il valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico;
  • le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
  • le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;
  • le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;
  • i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing;
  • le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti; – le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • le erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico;
  • le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie;
  • le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti (con detrazione forfetaria di 1.000 euro).