- 26 Ottobre 2023
- Categoria: News
Le srl “ordinarie” possono finanziarsi attraverso le piattaforme di crowdfunding. Il via libera lo ha dato la Consob con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2023.
Con il provvedimento dell’organismo oltre alle spa e alle start up innovative, anche le srl potranno migliorare la capacita di finanziarsi sul mercato dei capitali utilizzando strumenti come il crowdfunding con regole semplici e snelle. Sia la Consob che la Banca d’Italia saranno le autorità nazionali competenti delle norme tecniche di operatività dello strumento e di attuazione del regolamento Ue 2020/1503 che disciplina tra l’altro l’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
Le regole per le srl sono semplici e snelle, ovvero:
Le quote possono essere sottoscritte dagli investitori che devono essere messi in condizione di investire nel progetto di finanziamento attraverso una comunicazione, da predisporsi da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, in genere banche e società finanziarie abilitate, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta. Tra le semplificazioni previste dallo schema di decreto, l’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da srl ovvero di quote rappresentative del loro capitale non necessita della stipulazione di un contratto scritto nei casi in cui:
- la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;
- l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.
Le regole per gli investitori sono altrettanto lineari:
I soggetti (privati, imprese, enti, ecc.) che intendono aderire all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella srl, devono conferire mandato agli intermediari incaricati affinché questi:
- effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori;
- rilascino su richiesta una certificazione comprovante la titolarità delle quote, che è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
- consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote (che avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario);
- accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.
A disciplinarne l’operato e ad assicurare l’osservanza del regolamento Ue 2020/1503 sarà la Banca d’Italia. La non corretta applicazione delle regole del crowdfunding determinerà una sanzione a carico del fornitore di servizi (banche e società finanziarie) da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila.