- 13 Febbraio 2015
- Categoria: News
L’agenzia delle entrate con la risoluzione n° 117 del 29 dicembre 2014 ha affrontatole questioni del credito derivante dalla richiesta di rimborso della maggiore irpef/ires per la mancata deduzione irap.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 117 del 29 dicembre scorso, ha affrontato alcune questioni del credito IRES e del rimborso IRAP.
In particolare la risoluzione riguarda il credito derivante dalla richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per la mancata deduzione dell’IRAP ai sensi del combinato disposto degli art. 2 comma 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) e 6 comma 1 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
In base alle disposizioni, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 sono deducibili dall’IRPEF/IRES:
– la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
– una quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Era stata inoltre riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione della quota di IRAP, nel limite dei termini previsti dalla legge per poter chiedere il rimborso. Il rimborso si otteneva solo mediante la presentazione dell’apposita istanza redatta sui modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate, inviata in via telematica.
Nella risoluzione in oggetto l’Amministrazione finanziaria, ha analizzato il caso di una società consolidante( ex art. 117 del TUIR) che ha presentato l’istanza di rimborso per la quale è stato contabilizzato, nell’attivo di Stato patrimoniale, un credito IRES di importo pari all’ammontare chiesto a rimborso. La società ha quindi domandato all’Agenzia delle Entrate innanzitutto se tale credito poteva essere cedibile.
In caso di risposta affermativa, viene chiesto se fosse qualificabile come onere finanziario (deducibile ai sensi dell’art. 96 del TUIR) la differenza tra:
– il valore nominale del credito ceduto pro soluto;
– la somma corrisposta dall’istituto finanziario per il suo acquisto.
Relativamente al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria dà risposta positiva. Preliminarmente, viene ricordato che, in linea generale, la cessione dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi è resa possibile dalle disposizioni (art. 43-bis del DPR 602/73 e dell’art. 1 del DM 30 settembre 1997 N. 384 ) che postulano, come formalità necessarie:
– la redazione dell’atto di cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
– la notifica all’Amministrazione finanziaria.
Poiché ad avviso della risoluzione n. 117, l’istanza telematica di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione dell’IRAP è equiparabile a una riliquidazione della dichiarazione dei redditi, si determina la conseguente possibilità di cedere il relativo credito. In relazione al secondo aspetto l’agenzia fa riferimento al secondo il nuovo OIC 15 (§ 59), in base al quale quando il credito è cancellato dal bilancio dopo un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la perdita che deriva dalla cessione (come sopra determinata) deve essere iscritta nella voce B.14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
Il documento contabile, in pratica, basa la possibilità di individuare componenti economiche di diversa natura sul dato contrattuale. Pertanto l’eventuale qualificazione come oneri finanziari basata sulla lettera del contratto, ha rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che solo l’eventuale componente finanziaria esplicitata in bilancio sconterà le limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR.