Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

L’agenzia delle entrate ha reso nota la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione pari a 15,6423%

La misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è stata resa nota dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti che, per tenere conto del limite di spesa di 200 milioni di euro, che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020, entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario) moltiplicato per la percentuale di fruizione resa nota con distinto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
E’ stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ovvero il rapporto tra il limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, fissato dal Decreto Rilancio e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20 luglio 2020 al 07 settembre 2020, che equivalgono a 1.278.578.142 euro.


Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari:

  • all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%;
  • entro il limite di euro 60.000. L’importo del credito che effettivamente spetta a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    Tale credito d’imposta può essere fruito tramite:
  • detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • tramite modello F24 o tramite utilizzo diretto in compensazione o in unica soluzione;
  • cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E/2020 ha precisato la corretta modalità di indicazione nei modelli dichiarativi: il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta.
Vanno inoltre specificate la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, la quota compensata tramite modello F24 e la quota ceduta a terzi.

Va detto che l’utilizzo in compensazione con modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non possono essere applicati i limiti di compensazione come il limite applicabile ai crediti d’imposta agevolativi di 250 mila euro e quello generale di compensabilità di imposte e contributi.