CONTRATTI DI SVILUPPO: RIAPERTURA SPORTELLO

Il Decreto Direttoriale dello scorso 17 settembre ha portato importanti novità in tema di Contratti di Sviluppo.

Tale Decreto ha disposto, a partire dal 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui Contratti di Sviluppo, destinati a sostenere programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di dimensioni medio/grandi, che possono essere realizzati in forma congiunta (proponente + aderenti), anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Va specificato che gli interventi, per rientrare nelle agevolazioni, devono terminare entro 36 mesi dalla data di concessione delle stesse agevolazioni.

L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni. Per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, invece, si riduce a 7,5 milioni.

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a:

  • 10 milioni per i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
  • 3 milioni per quelli che riguardano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • 5 milioni per attività turistiche;
  • 3 milioni per programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano aree interne del Paese o il recupero e riqualificazione di strutture dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti, compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

IMPORTO MINIMO INVESTIMENTI (MILIONI)

 Programma complessivoProponente AderentiAderenti
Industria20101,5
Tasform. e commercializ. prod. agricoli7,531,5
Turismo2051,5
Tutela ambientale20 (7,5 TPA)10 (3 TPA)1,5

Le spese ammissibili devono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni. Tali spese nello specifico riguardano:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • opere murarie e assimilate;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo).

Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

  • contributoa fondo perduto in conto impianti;
  • contributo a fondo perduto alla spesa;
  • finanziamento agevolato della durata massima di 10 anni, oltre a un preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a 4 anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni
  • contributo in conto interessi.

L’intensità massima dell’aiuto (misurata in ESL), variabile in base alla tipologia di progetto e alla dimensione aziendale, non può in ogni caso superare il 75%. Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento. La prima erogazione può avvenire anche in anticipazione, nel limite del 30% dell’agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.