Contraffazione marchi: applicazione del d.Lgs. 231/2001

Prima sentenza in italia nel settore della contraffazione dei marchi.

Il Tribunale di Busto Arsizio, applica per la prima volta in Italia, in sede cautelare, le misure previste dal D. Lgs. 231/ 2001 in relazione ai reati previsti dagli articoli 473 e 517 cod. pen.. Il primo reato è relativo specificamente alla contraffazione e alterazione o uso di marchi o segni distintivi registrati. Il secondo è relativo all’immissione in commercio di prodotti che recano marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno i compratori sull’origine e sulla qualità dei prodotti stessi.

Il caso è quello della D. Lazzaroni & C. S.p.A. contro la Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A. una battaglia giudiziaria che dura da oltre sei anni: dal 2004 è infatti in atto una battaglia giudiziaria la società D. Lazzaroni & C. che accusa la Paolo Lazzaroni & Figli di vendere gli amaretti utilizzando il marchio “Amaretti di Saronno”.

L’ultimo atto della diatriba è stato, per l’appunto, l’ordinanza del tribunale di Busto Arsizio che, riconoscendo alla D. Lazzaroni la proprietà dei marchi “Amaretti di Saronno” e “Lazzaroni”, ordina il sequestro preventivo delle confezioni di amaretti prodotte dalla Paolo Lazzaroni & Figli ritenuta penalmente responsabile e nomina un commissario giudiziario dell’azienda per un anno con il compito di provvedere al ritiro della merce e a far correggere la grafica delle confezioni. La Paolo Lazzaroni & Figli sarà dunque costretta a commercializzare i suoi amaretti con un altro marchio, e a modificare le etichette della merce sequestrata secondo le indicazioni.

Si tratta pertanto del primo caso in Italia di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa di società ed enti nel settore della contraffazione di marchi.

Il caso senza dubbio susciterà grande interesse nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: la fattispecie prevista dal d.lgs. 231/2001 riguardante la contraffazione del marchio è di rilevante importanza e, come per gli altri reati presupposto, l’ente potrà sottrarsi totalmente o parzialmente all’applicazione delle sanzioni, purché dimostri in sede penale di aver attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.