CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: COMPONENTI ORDINARIE E STRAORDINARIE

In linea generale l’adesione al concordato preventivo biennale comporta l’esplicitazione per un biennio del reddito che derivi dall’esercizio di impresa o di arti e professioni. Altri o eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quanto concordato con l’Agenzia delle Entratenon rileveranno per la determinazione delle imposte sui redditi.

Secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 18 del DLgs. 13/2024, il reddito che verrà sottoposto a tassazione nei periodi di imposta di efficacia del concordato preventivo biennale potrebbe non coincidere con quello proposto dall’Agenzia delle Entrate in quanto bisogna tener conto di alcuni particolari componenti.

Ad esempio per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, è quello individuato dall’articolo 54 comma 1 del TUIR. Di conseguenza, per i lavoratori autonomi il reddito oggetto di concordato è quello costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per espressa disposizione normativa, nella determinazione del reddito concordato non si tiene conto:
delle plusvalenze e delle minusvalenze – dei redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR.

Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato sul quale verrà poi calcolata l’imposta dovuta.
L’Agenzia delle Entrate pertanto ha la capacità predittiva limitata nel concordato preventivo tiene pertanto in considerazione solo situazioni “ordinarie”; tutto quello che è considerato come “straordinario” deve essere considerato in modo analitico. Ne deriva che, in base al citato art. 15 del decreto “Accertamento”, plusvalenze, minusvalenze o redditi da partecipazione andranno a influire sul reddito concordato solo a posteriori, nel caso in cui effettivamente si verificassero.