- 18 Marzo 2016
- Categoria: News
La corte di cassazione ha stabilito che i redditi derivanti dalla locazione di un immobile, se oggetto della comunione dei beni, devono essere imputati a metà tra i coniugi nel versamento irpef, anche se il contratto è stipulato solo da uno dei due.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i redditi derivanti dalla locazione di un immobile, se oggetto della comunione legale tra i coniugi, devono essere imputati a metà in capo a ciascuno dei comproprietari.
L’ordinanza 2771, emessa dalla Corte l’11 febbraio scorso, riguarda in particolare due coniugi comproprietari di un immobile affittato con un contratto stipulato dalla sola moglie che percepiva il canone su un conto corrente a lei intestato. Alla contribuente è stato inviato un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’Irpef dovuto all’omessa dichiarazione dell’intero reddito da locazione.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della donna e ritenuto fondato il primo motivo di tale ricorso che riguardava l’applicabilità al reddito da locazione del regime fiscale della comunione legale tra i coniugi. L’articolo 4, del Tuir, infatti, afferma che “i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale …sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita”.
Di conseguenza i redditi che derivano da un contratto di locazione, anche se stipulato solo da uno dei due coniugi, devono essere imputati al 50 per cento a entrambi i coniugi se vige il regime di comunione legale.
In questo caso anche se il contratto era intestato solo alla moglie, con la previsione che il canone dovesse essere accreditato su un conto corrente intestato alla parte locatrice, il reddito, comunque, doveva essere imputato a metà a ciascuno dei comproprietari. Al riguardo, la Corte di cassazione afferma che “la comunione legale esistente sul bene locato attribuisce ai coniugi pari poteri gestori e di conseguenza anche obblighi fiscal, sicché non avrebbe potuto avere rilievo alcuno l’omessa dichiarazione della residua quota di reddito da parte dell’altro coniuge comproprietario, il quale non era stato oggetto di nessuna richiesta di pagamento, per tale titolo, da parte dell’Amministrazione Fiscale”.