Compensazione del credito iva

La nuova dichiarazione iva consente la compensazione del credito solo per importi non superiori a 5.000 euro, nel caso si superasse la soglia viene richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione iva o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo.

La nuova dichiarazione IVA consente la compensazione “libera” del credito IVA solo per importi non superiori a 5.000 euro.
Per compensare orizzontalmente al di sopra dell’importo di 5.000 euro, è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo contabile. E’ stata inoltre introdotta la possibilità di compensare il credito IVA annuale, superiore a 5.000 euro, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione IVA 2017 viene quindi presentata con visto di conformità o sottoscrizione tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, si può beneficiare della compensazione “orizzontale” del credito già dal decimo giorno successivo. Va ricordato che il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative.
Si evidenzia che non vengono meno, per il credito emergente dalla dichiarazione IVA per il 2017, le restrizioni per le società di comodo.
Va inoltre specificato che il Decreto Legge 50/2017 ha introdotto limitazioni anche alla compensazione su base trimestrale, con l’obbligo di apporre il visto di conformità anche per il credito IVA trimestrale, al di sopra dell’importo di 5.000 euro annui.
Prima di tale legge il visto di conformità era necessario:

  • per le sole compensazioni del credito IVA annuale (con il limite di 15.000 euro, ora abbassato a 5.000), ma non per le compensazioni dei crediti IVA trimestrali;
  • per le istanze di rimborso del credito IVA, sia su base annuale sia su base trimestrale.

Va ricordato che il calcolo delle soglie ai fini del visto di conformità per l’utilizzo del credito in compensazione di 5.000 euro e per la richiesta di rimborso, 30.000 è, in ogni caso, autonomo.