- 29 Dicembre 2023
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Le unità immobiliari utilizzate per finalità turistiche, quelle destinate alle locazioni brevi nonché le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere devono munirsi di un codice identificativo nazionale – CIN.
È quanto stabilito da Decreto Legge n 145 in sede di conversione del 18 dicembre scorso (con l’inserimento dell’art. 13-ter).
Il CIN sarà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva (locatore) e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi a una banca dati nazionale di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano di prossima istituzione.
Se l’unità sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente (Regione, Provincia autonoma e/o Comune) sarà tenuto all’automatica ricodificazione dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo.
Sarà obbligatorio esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve assicurando, tuttavia, il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, indicare il CIN delle unità offerte.
Nel caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale il titolare o il legale rappresentante, con svolgimento dell’attività in forma societaria, avrà inoltre l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive del Comune nel cui territorio viene svolta l’attività.
Le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali dovranno inoltre essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le unità dovranno essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili da installare ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione.
La sanzione per l’assenza del CIN varierà da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, mentre la mancata esposizione ed indicazione negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.
Il CIN sarà obbligatorio a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Invece l’assenza, per le attività imprenditoriali, dei requisiti di sicurezza verrà punita con una sanzione da 600 a 6.000 euro.
Le funzioni di controllo e verifica saranno affidate alla polizia locale, la quale incasserà anche le sanzioni, mentre l’Amministrazione finanziaria potrà accedere alle informazioni contenute nella banca dati nazionale al fine di individuare i soggetti da sottoporre a controlli ai fini fiscali.