Chiarimenti in tema di residenza fiscale

L’agenzia delle entrate chiarisce le modalità per qualificare le persone fisiche come residenti o non residenti e sul rapporto tra norma interna e convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza di interpello n 203, alle condizioni poste dalla norma interna per qualificare le persone fisiche come residenti o non residenti e sul rapporto tra norma interna e Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Con tale risposta risulta che se, per la maggior parte del periodo d’imposta, esiste uno degli elementi previsti dall’articolo 2 del TUIR per il quale una persona viene considerata residente italiana e lo stesso avviene nell’altro Stato in base alla normativa vigente, il conflitto è da risolversi in base alle disposizioni della Convenzione che lega l’Italia all’altro Stato.
Venendo al contenuto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, essa riguarda una persona stabilitasi in Danimarca nel secondo semestre del 2016, la quale aveva fatto domanda per l’iscrizione all’AIRE in una data non precisata, ma che dovrebbe essere individuabile nei primi mesi del 2017, e che aveva ottenuto l’iscrizione stessa con una decorrenza anch’essa non precisata, ma individuabile nella seconda parte del 2017. Secondo l’Ageniza delle Entrate, in questa situazione la persona dovrebbe essere residente in Italia ai fini fiscali per il 2017. Tuttavia, essendo la persona residente ai fini fiscali anche in Danimarca, in virtù della legislazione danese, è necessario rifarsi ai criteri della Convenzione Italia-Danimarca, la quale prevede, in conformità al modello OCSE, i criteri subordinati dell’abitazione permanente e del centro degli interessi vitali.