Cessione detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

La circolare 11 dell’agenzia delle entrate ha chiarito alcuni dettagli riguardante la possibilità di cessione della detrazione che spetta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 del 18 maggio scorso, ha chiarito alcuni aspetti in merito alla possibilità di cedere la detrazione che spetta dopo gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Va ricordato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari.
La cessione del credito, che corrisponde alla detrazione delle spese agli interventi sopra citati, può essere effettuata:

  • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto rientrano tra i cosiddetti “incapienti”;
  • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.
    Per quanto riguarda la detrazione nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono decidere di cedere il credito corrispondente:
  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
  • ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

La detrazione non può però essere espressamente ceduta a istituti di credito e a intermediari finanziari se non nel caso dei “soggetti incapienti”. E’ quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate . Allo stesso modo, la cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire nei confronti delle società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario, cosiddette “Esco” e delle società di servizi energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. Va inoltre specificato che il numero delle cessioni consentite è uno solo.
La cessione del credito d’imposta, quindi, deve essere limitata a un unico passaggio che deve essere successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. I “soggetti privati” che ricevono il credito ceduto, inoltre, possono essere i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata, società ed enti, sempre che siano esplicitamente collegati al vincolo che ha dato origine alla detrazione.