Cedolare secca ridotta per i contratti concordati

Il DL sulla tassazione immobiliare abbassa dal 19% al 15% l’aliquota della cedolare secca.

Il decreto legge “disposizioni urgenti in materia di imposizione immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni”, del 28 agosto scorso, introduce una norma sulla cedolare secca sulle locazioni abitative.
Il decreto riduce l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, che passa dal 19% al 15%. Resta, invece, invariata al 21% l’aliquota della cedolare secca per i contratti ordinari.

La sopracitata “cedolare secca” è il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario che deriva dalla locazione di immobili abitativi (art. 3 del dlgs. 14 marzo 2011 n° 23). Chi pagherà l’aliquota della cedolare secca, quindi, non dovrà più versare né l’irpef, né le relative addizionali, né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo.

L’applicabilità delle cedolare secca è possibile per qualsiasi contratto di locazione di immobili abitativi, e quindi:

  • contratti del canale libero di durata minima quadriennale (c.D. “4+4”), stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 della l. 9 dicembre 1998 n. 431;
  • contratti concordati aventi durata minima di tre anni, con rinnovo automatico di ulteriori due anni alla scadenza (c.D. “3+2”), stipulati a norma dell’art. 2 comma 3 della l. 431/98;
  • contratti di natura transitoria per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti, stipulati a norma dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5 comma 1 della l. 431/98;
  • contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 e art. 5 commi 2 e 3 della l. 431/98.
  • contratti non disciplinati dalla l. 431/98, ma ai sensi dell’art.151 e seguenti nel codice civile.

L’articolo 3 comma 2 del dlgs. 23/2011 stabilisce che la cedolare secca rimanga al 21%, se il contratto di locazione non è concordato.
Questa disposizione è dunque valida per:

  • per i contratti del c.D. “canale libero (4+4)”;
  • per i contratti soggetti alla disciplina civilistica relativi a immobili di categoria a/1, a/8 e a/9 o immobili locati esclusivamente per finalità turistiche;
  • per i contratti di durata transitoria stipulati ex art. 5 comma 1 della l. 431/98 per soddisfare particolari esigenze delle parti (durata compresa tra 1 e 18 mesi);
  • per i contratti stipulati da enti locali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.
    La cedolare secca sarà al 15% (in base alle nuove disposizioni varate dal governo e, prima, del 19%), se il contratto è stipulato secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 comma 3, e 8 della l. 431/98, in riferimento ad abitazioni ubicate:
  • nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. A) e b) del dl 30 dicembre 1988 n. 551, conv. L. 21 febbraio 1989 n. 61;
  • negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal cipe con apposite delibere. Un’aliquota più favorevole per il canale della contrattazione concordata rispetto alle abitazioni site nei comuni ad alta tensione abitativa;
  • contratti con canone concordato stipulati, per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della l. 431/98.

La norma verrà applicata a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.