- 23 Ottobre 2020
- Categoria: News
Se non è stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento in fattura è comunque possibile fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, basta regolarizzare I documenti di spesa già emessi
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che è possibile fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche quando nella fattura di acquisto non è stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento. Basta regolarizzare i documenti di spesa già emessi.
La Legge 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, in caso contrario viene revocato il beneficio. Per questo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che tali previsioni risultano equivalenti a quanto previsto nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, dal DL 69/2013 (“Nuova Sabatini”) che sostiene “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».
La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione”. Pertanto, secondo l’Agenzia, la fattura che non riporta il riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, l’agevolazione può decadere. L’Agenzia delle Entrate suggerisce alcune soluzioni per rimediare all’eventuale inosservanza delle disposizioni che impongono di indicare esplicitamente, all’interno della fattura, il riferimento normativo.
In particolare, in relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l’assenza dell’indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”. Se, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente avrà due soluzioni alternative:
- stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo;
- seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n.13/2018 e 14/2019, “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”; in sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.