AVVISI BONARI: SOSPENSIONE ESTIVA DAL 1° AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

Una sospensione estiva degli avvisi bonari è stata prevista dal legislatore. Si ricorda che nella liquidazione automatica e nel controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un “avviso bonario”, se il contribuente vuole, può versare gli importi o anche solo la prima rata entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento.

Dal 1° agosto al 4 settembre, dunque, i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario sono sospesi secondo l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, e secondo gli art. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 è inclusa la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Di conseguenza se, ad esempio, un avviso bonario è stato ricevuto dal contribuente il 27 luglio, il pagamento dovrà avvenire entro l’8 settembre. Si tratta Trattasi di una sospensione un po’ più lunga della feriale, che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Nessuna sospensione, però, è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima.

Per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori interessati dall’alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, i termini di pagamento relativi a qualsiasi atto sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Tali termini sospesi, se si tratta di avvisi bonari, riprendono però a decorrere dal 5 settembre, dovendosi considerare anche la richiamata pausa estiva.