Avvisi anomalie tra volume d’affari dichiarato e spesometro

L’agenzia delle entrate indica le modalità per dimostrare le informazioni che derivano dal confronto fra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni risultanti dai dati dello spesometro.

L’Agenzia dell’Entrate prende provvedimenti per interrompere le anomalie tra volume d’affari dichiarato e lo spesometro.
Il provvedimento n. 237975 dell’8 ottobre 2018, infatti, indica le modalità per dimostrare sia al contribuente sia alla Guardia di Finanza, le informazioni che derivano dal confronto fra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni risultanti dai dati dello “spesometro” trasmesso dal soggetto passivo e dai suoi clienti.
Riguardo alla sussistenza di un’anomalia rilevata dal confronto tra i dati dello “spesometro” e il volume d’affari risultante dalla dichiarazione annuale IVA, il provvedimento in esame prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta al contribuente una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (ovvero posta ordinaria, se la PEC non è attiva o non è registrata nell’elenco INI-PEC).
La comunicazione contiene questi dati:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata resi disponibili nel “cassetto fiscale”.

Il provvedimento precisa che il contribuente può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Errori e omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.