Agevolazioni sugli investimenti pubblicitari “incrementali”

Dal 22 settemebre 2018 partono le istanze per fruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari “incrementali”. Il beneficio è pari al 90% degli investimenti per le microimprese, le pmi e le start up innovative e al 75% per le altre imprese.

Le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, sono state definite.
Il provvedimento del 31 luglio 2018 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, ha stabilito un modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 per fruire dell’agevolazione relative ai costi sostenuti nel 2017. Con lo stesso modello è possibile prenotare il beneficio dei costi in corso (2018). Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali.
Gli investimenti che rientrano nell’agevolazione sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Va sottolineato che le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi iscritti presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse e le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line. Va, inoltre, specificato che le spese devono essere certificate da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il contributo viene determinato con modalità di calcolo differenti se:

  • le spese si riferiscono alla pubblicità solo su stampa cartacea e “on line” e sono state effettuate dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017;
  • si riferiscono alla pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).
Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare l’istanza in via telematica. Il modello e le istruzioni della “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” sono disponibili a questo link.