AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Ministero del Lavoro è tornato a parlare dell’agevolazione che per il Terzo settore che riguarda la compatibilità di tutte le destinazioni d’uso per le sedi e i locali utilizzati dagli ETS (Enti del Terzo Settore) per lo svolgimento delle attività istituzionali, purché non di tipo produttivo.

Con la nota n. 17314 del 17 novembre, il Ministero ha definito i limiti applicativi dell’art 71, c.1 del codice del terzo settore e definendo tale legge come “una norma di natura derogatoria e non come una norma con natura urbanistica vera e propria”.

Nello specifico la disposizione può essere applicata:
– agli enti del Terzo settore, iscritti nel RUNTS, dal momento in cui la qualifica è acquisita e fintanto che essa sussiste;
– agli enti già iscritti nei pregressi registri speciali delle ODV e delle APS, i cui dati sono stati comunicati al RUNTS e la cui iscrizione è in attesa di perfezionamento;
– agli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS fino al momento dell’abrogazione del DLgs. n.460/97.

Gli enti sportivi dilettantistici, iscritti nel registro del CONI che non sono in possesso della qualifica di ente del Terzo settore, non rientrano invece tra i beneficiari.

Va specificato che tale previsione ha natura speciale ed afferma il principio della “compatibilità con tutte le destinazioni d’uso”, assicurando la possibilità agli ETS di utilizzarle senza dover chiedere e ottenere il cambio di destinazione d’uso

La disposizione, quindi, non consente un cambio di destinazione d’uso dei locali avente carattere permanente, ossia in grado di spiegare effetto anche successivamente nei confronti di successivi utilizzatori dei locali e delle strutture privi della qualificazione di ETS, oppure al di fuori dei limiti che disciplinano la materia.