AGEVOLAZIONI IMPATRIATI: PROROGA ANCHE PER I CITTADINI EXTRA UE

L’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’esercizio dell’opzione di proroga del regime degli impatriati per un cittadino britannico che ha fruito del regime per il quinquennio 2016-2020 e ha versato l’imposta di accesso alla proroga. Lo ha specificato con la risposta n 172 del 6 aprile scorso.

Nel caso specifico, la persona, aveva avviato le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana, procedura che al 1° gennaio 2021 non era ancora stata ultimata. L’Agenzia, con la risposta sopracitata, si è soffermata su quello per cui sono interessati dal beneficio della proroga per l’ulteriore quinquennio i soggetti, sia iscritti all’AIRE sia i cittadini di Stati membri dell’Unione europea. In pratica rimangono esclusi i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
Con riferimento al caso indicato, la questione sottolinea la possibilità, per i cittadini inglesi, di ritenere soddisfatti i requisiti sulla base delle disposizioni contenute nell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

In particolare:
– l’art. 12 del citato accordo vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità;
– gli artt. da 24 a 26 vietano che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.

Sul piano fiscale, l’articolo 25, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito dispone che “i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”. L’Agenzia evidenzia che tale principio è coerente con il generale divieto di discriminazione sancito dell’Accordo Brexit.

Sulla base dell’analisi, secondo l’Agenzia, la condizione di essere cittadino britannico, sussistente alla data del 1° gennaio 2021, fa ritenere che trovi applicazione il principio di non discriminazione (art. 12 dell’Accordo Brexit). Inoltre, secondo l’articolo 24 dell’Accordo Brexit si garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

L’Agenzia ha quindi riconosciuto l’estensione dell’agevolazione per lavoratori impatriati, ammettendo la possibilità di fruire del beneficio per l’ulteriore quinquennio 2021-2025.