Acquisto di carburante non in contanti

Nuove modalita’ per acquisto carburanti definite da provvedimento direttore agenzia entrate saranno in vigore dal 1 di luglio 2018.

Dal 1 luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
E’ quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018. La disposizione ai fini delle imposte dirette non fa alcun riferimento ad altri mezzi di pagamento da quelli sopraelencati.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018 dispone, tuttavia, che i medesimi mezzi di pagamento previsti ai fini della detrazione IVA, siano idonei a consentire la deducibilità della spesa, pertanto ai fini della deducibilità del costo l’acquisto di carburante può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, come: assegni bancari e postali (circolari e non); vaglia cambiari e postali; bonifico bancario o postale; addebito diretto in conto corrente; carte di credito, bancomat e prepagate; altri strumenti di pagamento elettronico (come le app), che consentano anche l’addebito in conto corrente. Per gli acquisti di carburante quindi sarebbero inoltre valide anche le carte magnetiche relative al contratto di “netting”, ovvero le carte ricaricabili e non, e i buoni benzina che consentono l’acquisto esclusivo di carburanti. L’uso di tali strumenti è possibile solo se i pagamenti che intercorrono fra gestore dell’impianto e società petrolifera vengono effettuati nelle modalità previste dal provvedimento. Va specificato che restano invariati i limiti di deducibilità.