NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO, INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO, INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La risoluzione n.24 dell’Agenzia dell’Entrate dell’8 aprile 2025, fornisce alcune indicazioni sulla nuova classificazione Ateco 2025 in vigore dal 1°gennaio scorso.

La nuova classificazione, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022) è attiva dal 1° aprile 2025 ed è valida sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per scopi istituzionali.

L’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n.24 ha chiarito che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia quello prevalente che quelli secondari, e registrati in Anagrafe Tributaria tramite la propria area riservata.

Dallo scorso 1° aprile, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati. I contribuenti, però, che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025.

Per chi è iscritto al Registro delle imprese, l’Agenzia ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica, disponibile tramite Unioncamere.

In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • AA/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
  • AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).