FINTA SEPARAZIONE PER NON PAGARE LE TASSE È UN REATO
- 5 Maggio 2025
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Una finta separazione viene considerata un reato penalmente perseguibile quando l’intento dei coniugi è fraudolento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8259 del 28 febbraio scorso.
Se la separazione viene architettata per non pagare le imposte, trasferire immobili al coniuge, ottenere indebitamente assegni, agevolazioni o altre provvidenze a cui non si avrebbe diritto, allora si configura come frode ai danni del Fisco e dello Stato. Se l’intento fraudolento viene provato, i coniugi rischiano una denuncia e un procedimento penale e sono obbligati a restituire le somme evase o indebitamente percepite.
La Corte di Cassazione lo ha stabilito dopo il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di appello di Torino che aveva condannato una coppia di coniugi per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I coniugi avevano portato avanti un procedimento di separazione personale, poi proseguito con divorzio, presso il Tribunale di Torino, continuando però a convivere. Tra le condizioni della separazione c’era inoltre l’impegno del marito a trasferire alla moglie il 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento. I due avevano anche intestato un’autovettura di proprietà dell’imputato alla madre dell’imputata. Il marito, infine, aveva corrisposto in contanti una certa somma nell’ambito della compravendita di un’autovettura acquistata a nome della moglie.
La Corte di Cassazione ha sottolineato pluralità di gravi indizi, precisi e concordanti che consentivano di ritenere provati i fatti in contestazione e la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio.
In particolare, era emerso che:
- dalle pagine social della coppia, emergevano foto di viaggi insieme successivi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e il costante mantenimento di comuni relazioni di amici e parenti;
- la separazione tra gli imputati era stata richiesta dopo poco più di mese dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria al marito
- il marito aveva svolto la funzione di referente per le trattative nell’ambito dell’acquisto dell’abitazione da parte della moglie
La Corte di Cassazione ha valutato il reato fraudolento in quanto la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è previsto dall’art. 11del D. Lgs. n. 74 del 2000; si configura quando un contribuente, per non pagare le imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap) o l’IVA, nonché gli interessi e le relative sanzioni compie «atti fraudolenti» sui propri beni o su quelli di altri, con l’obiettivo di rendere infruttuosa la procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato
Da qui, la correttezza, sancita dai giudici di legittimità, della condanna penale per il medesimo reato sia a carico del marito, debitore di imposta, che, in qualità di concorrente, a carico della moglie.