2020: Nuovo credito d’imposta per l’innovazione tecnologica

La legge 160/2019 ha introdotto un nuovo credito d’imposta che ha sostituito il precedente credito per la ricerca e sviluppo

Per il 2020 è stato introdotto un nuovo credito d’imposta che ha sostituito il precedente credito ricerca e sviluppo. Lo ha stabilito la Legge 160/2019.
La nuova agevolazione è costituita da tre diversi crediti d’imposta, ovvero è determinata in misura differente per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, per quelli in innovazione tecnologica e per quelli in design e ideazione estetica. Per il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica, che è diverso da quello relativo alle attività di ricerca e sviluppo, sono considerate quali attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Va specificato che per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non vengono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta:

  • le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
  • le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari;
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Un prossimo Decreto Ministeriale definirà i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni. Per ciò che riguarda la misura dell’agevolazione, il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica è pari al 6% della base di calcolo (al netto di altri contributi o sovvenzioni sui medesimi costi), nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Formano la base di calcolo di tale agevolazione le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Tali spese rilevano per il 150% del loro ammontare se si tratta di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Sono ammissibili anche le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica, utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nel limite massimo del 30% delle spese del personale ammissibili. Al calcolo contribuiscono anche le spese per contratti che hanno come oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Rientrano anche le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite del 20% delle spese di personale, e le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (nel limite del 30% delle spese di personale o dei suddetti contratti).