Studio Rovida Commercialisti Associati

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TRANSFER PRICING E CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

09.11.2010

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA MANOVRA CORRETTIVA E IL RAPPORTO CON LE NORME IN MATERIA DI RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE

Con il termine “Transfer Pricing” si indica la procedura per mezzo della quale vengono determinati i corrispettivi applicati alle operazioni intercorse tra società residenti nel territorio dello Stato e le società non residenti appartenenti al medesimo gruppo.

Le autorità fiscali pongono molta attenzione alla determinazione dei prezzi di trasferimento di beni e servizi infragruppo. L'ordinamento interno italiano, all'art.110, comma 7 del Tuir prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con società non residenti nel territorio dello Stato vengano valutati in base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi ricevuti.

L'articolo 9 del Tuir definisce come valore normale "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".

Pertanto, nell’ambito della attività di controllo e verifica può essere formulata un’eccezione riguardante la violazione della disposizione in questione o, per meglio dire, può essere applicata la disposizione contenuta nel testo unico al fine di rettificare i componenti positivi o negativi di reddito.
La conseguenza di tale rettifica attiene alla emersione di maggior reddito anche attraverso l’indeducibilità di alcuni costi con relativa contestazione di infedeltà della dichiarazione ed applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Proprio in tale contesto si inserisce l’articolo 26 del decreto legge n. 78 del 2010 della scorsa estate, la cui finalità è quella di adottare degli standard di documentazione in linea con quanto previsto dall’OCSE in materia.
Proprio tale norma infatti introduce un nuovo comma 1-ter nell’articolo 1 del predetto decreto legislativo in base al quale, in caso di rettifica effettuata ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi maggiore imposta o minor credito, la sanzione per infedeltà della dichiarazione non viene applicata qualora nel corso dell’attività di controllo (verifica, accesso, ispezione od altra attività istruttoria), il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria idonea documentazione individuata nel provvedimento del 29 settembre scorso, atta a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

L’ottica del provvedimento normativo contenuto nella manovra estiva non è dunque di quella di eliminare in radice la possibilità di contestazione ma di garantire una tutela, in termini di applicazione delle sanzioni, al ricorrere di condizioni che emergono da apposita documentazione.

Entrando nel dettaglio del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (in allegato al presente articolo), si scopre che uno dei punti di maggiore importanza del provvedimento è costituito dalla individuazione analitica della documentazione da produrre nell’ipotesi di controllo suddivisa in due macro documenti denominati:
- Masterfile contenente informazioni relative al gruppo e alla sua struttura relativa ed articolato in più elementi tra i quali, ad esempio, un paragrafo contenente la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e un paragrafo destinato alla illustrazione dei rapporti con le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’Unione europea concernenti “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento;
- Documentazione nazionale contenente informazioni relative alla società e suddiviso a sua volta in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.

La comunicazione del possesso del set documentale sul transfer pricing andrà effettuata annualmente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quelle relative ai periodi d’imposta “ante 2009” saranno ritenute valide anche se operate oltre il termine fissato dalla legge (90 giorni dall’emanazione del provvedimento, quindi entro il 28 dicembre 2010), purchè antecedenti all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.

Tornando all’analisi dell’art 26 del d.l. 78/2010, si osserva come le nuove disposizioni in esso contenute non appaiono abrogare quanto già previsto in materia di ruling internazionale (in allegato il relativo bollettino) dall’apposito provvedimento del 27 luglio 2004 emanato in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003.

Tale articolo forniva infatti una prima indicazione in merito alla diretta inclusione, nell’ambito del ruling, delle problematiche attinenti la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento e, in relazione a quanto disposto dall’articolo 110, comma 7, del TUIR, stabiliva che l’istanza di ruling internazionale è finalizzata alla preventiva definizione in contraddittorio delle specifiche fattispecie disciplinate e deve dunque contenere:
– l’indicazione in modo dettagliato dei beni e dei servizi oggetto delle operazioni da valutare al valore normale nonché la tipologia di dette operazioni;
– l’indicazione delle società non residenti con le quali le operazioni in questione sono effettuate nonché le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra esse e l’impresa residente configura una delle situazioni normativamente previste;
– l’illustrazione dei criteri ed i metodi di determinazione del valore normale nonché le ragioni in base alle quali si ritiene che criteri e metodi siano conformi alle disposizioni di legge;
– la possibilità di produrre documentazione illustrativa che viene ritenuta opportuna.

Attraverso l’accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente si ottiene pertanto una “protezione” ai fini di eventuali e successive contestazioni in merito alla fattispecie oggetto di ruling.

Analizzando congiuntamente le fattispecie riferite alle ipotesi delineate dal provvedimento del 2004 e dal nuovo provvedimento emerge come:
- l’esistenza di un accordo di ruling preventivo rispetto alla corretta identificazione del valore delle transazioni garantisce in assoluto il contribuente sia per l’imposta che per le sanzioni in caso di comportamento congruente con l’accordo;
- il possesso di documentazione come individuata dal provvedimento dell’agenzia del 29 settembre 2010 (in conformità con quanto contenuto nel codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006 ed in linea con le direttive OCSE e che è in grado di dare riscontro della conformità al valore normale dei prezzi praticati), ferma restando la possibilità di recupero dell’imposta o del minor credito, non darà luogo alla irrogazione delle sanzioni;
- in assenza sia del ruling che della documentazione indicata nel nuovo comma 2 ter dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 le sanzioni per infedele dichiarazione sono pienamente applicabili.

In conclusione appare opportuno sottolineare come il provvedimento del 29 settembre sia piuttosto scarno riguardo ad un tema importante come il transfer pricing rimandando quasi interamente alle Linee Guida OCSE, elaborate in un documento di circa 270 pagine, redatto in lingua inglese e francese, approvato solo di recente (22 luglio scorso), e disponibile per i contribuenti solo a pagamento. Si auspicano quindi ulteriori chiarimenti in materia da parte dell’Amministrazione Finanziaria in grado di chiarire i punti ancora oscuri e fornire ai contribuenti delle indicazioni più complete e di più agevole consultazione.