Studio Rovida Commercialisti Associati

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SPESOMETRO ALLA PRIMA VERIFICA

10.11.2011

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 OCCORRE COMUNICARE LE OPERAZIONI RILEVANTI A FINI IVA

Fra le novità introdotte dal D.l. 78/2010, una della più interessanti per i contribuenti è rappresentata dall’introduzione del cosiddetto Spesometro, un nuovo metodo per monitorare e controllare l’evasione fiscale, per il quale il prossimo 31 Dicembre arriva la prima scadenza.
Come già detto nella precedente news “LOTTA ALL’EVASIONE: IN ARRIVO LO SPESOMETRO” dell’8 Febbraio 2011 (link: http://www.studiorovida.com/news/lotta-all%E2%80%99evasione-arrivo-lo-sp...), tutti i soggetti che possiedono partita IVA dovranno comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute che abbiano un importo pari o superiore a 3.000 Euro al netto dell’IVA. Per le operazioni senza l’obbligo dell’emissione della fattura, giustificate solo da scontrino o ricevuta fiscale, il limite fissato è di 3.600 euro al lordo dell’IVA.
I cedenti/prestatori di servizi saranno obbligati a richiedere il codice fiscale di ogni cliente la cui spesa complessiva sia superiore all’importo specificato. Questi, poi, dovranno inviare comunicazione all’Agenzia dell’Entrate entro il 30 aprile del 2012 per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 Euro con fattura (periodo d’imposta 2001) e per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo di imposta 2010, entro il 31 Dicembre 2011, andranno comunicate le operazioni, soggette a fatturazione, di importo pari o superiore a 25.000 Euro (al netto dell’IVA) effettuate esclusivamente fra soggetti passivi.

L’Agenzia provvederà poi a confrontare gli acquisti effettuati dai contribuenti con il reddito dichiarato dagli stessi.

I soggetti passivi ai fini IVA, quali imprese e lavoratori autonomi, saranno obbligati ad effettuare tale comunicazione nelle seguenti circostanze:
• operazioni effettuate per le quali hanno emesso fattura (effettuate nei confronti di altri soggetti titolari di partita IVA);
• operazioni ricevute da soggetti titolari di partita Iva (p.es. acquisti da fornitori);
• operazioni effettuate per le quali non hanno emesso fattura (effettuate nei confronti di consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo), a partire dall’anno 2011.
Sono esonerati dagli adempimenti indicati, i contribuenti minimi. Nel caso in cui, però, fuoriuscissero dal regime in corso d’esercizio, dovranno provvedere alla comunicazione per le operazioni per le quali gli stessi abbiano superato le soglie previste dallo spesometro.

Le operazioni, invece, escluse dall’obbligo sono:
- quelle già in oggetto all’Anagrafe tribunale ex art. 7 D.P.R. 605/73, come, ad esempio, quelle connesse a contratti di fornitura di energia elettrica, di servizi di telefonia e di assicurazione;
- quelle realizzate da soggetti passivi IVA nei confronti di privati regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art 7, sesto comma del D.P.R. 605/73;
- operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA;
- esportazioni di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del DPR n.633/72, in quanto soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale;
- quelle effettuate e ricevute in ambito comunitario;
- operazioni che hanno ad oggetto i passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura.