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Scadenze fiscali
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28.12.2011
DAL 2012 “SUPERMINIMI” ED “EX-MINIMI”
Il regime dei contribuenti minimi è applicabile da parte delle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione dopo il 31/12/2007, a condizione che vengano soddisfatti alcuni requisiti.
Fino al periodo di imposta 2011, i requisiti da soddisfare per accedere al regime, previsti dal c. 96 della L. 244/2007, erano i seguenti:
- non aver conseguito ricavi o percepito compensi superiori a € 30.000 nell’anno solare precedente;
- non aver effettuato cessioni all’esportazione;
- non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, compresa l’erogazione di borse di studio o di compensi per collaborazioni, progetti o per attività di sindaco o revisore;
- non aver effettuato nel triennio solare precedente acquisti di beni strumentali, anche con contratti di appalto e di locazione, compresa la locazione finanziaria, per un ammontare maggiore di € 15.000.
L’art. 27 del DL 98/2011 introduce, a partire dal 1° Gennaio 2012, nuovi requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi (cosiddetto dei “super minimi”), perciò il contribuente dovrà soddisfare sia i nuovi requisiti, sia quelli già previsti dalla normativa precedente.
I nuovi requisiti introdotti prevedono che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività di tipo artistico, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a € 30.000.
A riguardo si precisa che, per mera prosecuzione di altra attività, si intende il caso in cui la novità sia solo di tipo formale e che si verifichi invece una sostanziale continuità dell’attività, ad esempio con l’utilizzo degli stessi beni, nell’identico luogo e verso i medesimi clienti dell’attività precedente. Non rientra in questa fattispecie il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Soddisfare tutti i requisiti necessari, sia quelli previsti dalla precedente normativa, sia quelli di nuova introduzione, non è però di per sé condizione sufficiente affinché il contribuente possa adottare il regime agevolato dei minimi.
Sono infatti previste dal c. 99 della L. 244/2007 alcune fattispecie che fanno sì che il soggetto non possa mai essere considerato contribuente minimo. Ad esempio non sono considerati contribuenti minimi, ancorché rispettino i requisiti:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
- i soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o parte di essi, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che, contestualmente all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata.
A seguito della verifica del possesso da parte del contribuente di tutti i requisiti per accedere al regime, si deve considerare il periodo di tempo nel quale tale regime risulti applicabile.
Secondo la regola generale, il regime è applicabile nel periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e nei quattro successivi, mentre per i contribuenti sotto i 35 anni di età, il regime è applicabile anche oltre tale termine, ma solo fino al compimento del 35mo anno.
Nel caso in cui durante un periodo di imposta venga meno anche una sola delle condizioni che permettono la soggezione al regime dei minimi, si determina l’esclusione dal regime nell’anno successivo.
A seguito dell’introduzione dei nuovi requisiti elencati sopra, molti contribuenti non avranno più diritto alla fruizione delle agevolazioni concesse dal regime già dal periodo di imposta 2012 e rientreranno automaticamente in un regime contabile semplificato (cosiddetto degli “ex minimi”) che prevede sempre l’esonero dall’IRAP, ma stabilisce il calcolo dell’IRPEF con il metodo ordinario e la soggezione agli studi di settore e ai parametri, mentre fino ad oggi era prevista un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e relative addizionali del 20% e l’esclusione dagli studi di settore e parametri.
Sarà soggetto a questo nuovo regime anche chi ha concluso i cinque anni di possibile applicazione del regime dei minimi ante riforma. Con una comunicazione da effettuare con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta, è possibile optare per il regime contabile ordinario. L’opzione è valida inizialmente per almeno un triennio e successivamente per ogni anno. Indipendentemente dalla scelta per il regime contabile semplificato o ordinario, diventa possibile riprendere gli ammortamenti che erano stati sospesi a seguito dell’ingresso nel regime e sorge l’obbligo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 relativamente a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (in primo luogo merci in rimanenza già fatturate e pagate nel 2011), nonché i beni strumentali di importo superiore a 516,00 Euro acquistati in vigenza del regime agevolato.
Per quanto riguarda invece la ritenuta d’acconto da indicare in fattura per i superminimi dal 1/1/2012 i recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (N. 185820 /2011 e N. 185825/2011) hanno stabilito che ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, ferma restando la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti cui è applicabile il nuovo regime dei minimi, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione di tale regime fiscale.
Riguardo al regime agevolato delle “nuove iniziative produttive” di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, le agevolazioni fiscali e contabili previste da tale regime continuano ad essere applicabili, anche perché la relativa norma istitutiva è stata mantenuta nel sistema normativo e non può considerarsi implicitamente abrogata.