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Scadenze fiscali
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05.04.2011
AMPLIAMENTO PERIODO IMPONIBILITA’ PER CESSIONI IMMOBILI DA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
La legge di stabilità 2011, approvata dalla Camera e dal Senato lo scorso dicembre, ha portato novità nel settore dell’edilizia.
L’articolo 1 del comma 86 interviene sul regime IVA per le cessioni di fabbricati, si stabilisce che le cessioni di fabbricati effettuati dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione o ristrutturazione sono soggetti da IVA.
Con il maxiemendamento, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, viene prolungato di un anno, da 4 a 5 anni, il termine entro il quale gli immobili residenziali costruiti o ristrutturati dalle imprese possono essere ceduti in regime di imponibilità ad Iva.
La legge ha , quindi, modificato quanto riportato nell’art. 10, comma 1, n° 8-bis del D.P.R. 633/1972 che prevede l’applicazione del regime di esenzione per le imprese che hanno costruito o ristrutturato gli immobili entro e non oltre 4 anni.
La misura, voluta dall’ANCE ( Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), costituisce una modifica a regime della disciplina, cosicché la sua portata è ben più ampia rispetto ad una deroga transitoria che proroghi per un anno il termine per il passaggio da operazione imponibile a operazione esente.
L’Ance precisa :« le imprese per le quali sia già scaduto il quarto anno dall’ultimazione dei lavori, ma non il quinto, potranno, dal 1° gennaio 2011, cedere le abitazioni realizzate in regime Iva, non soggiacendo l’obbligo di restituzione parziale dell’Iva detratta in sede di costruzione, né alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell’Iva sull’attività generale, detta pro-rata».
La norma, però, non “salva” le cessioni effettuate prima del 1 Gennaio 2011 se risulti già compiuto il quadriennio dalla data di ultimazione alla data di cessione.
Infine occorre evidenziare che la legge non è applicabile per le operazioni immobiliari relative alla cessioni di fabbricati strumentali: in questo caso resta fisso il termine di 4 anni.