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Scadenze fiscali
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08.03.2011
A DECORRERE DAL 2011 LEASING EQUIPARATO ALL’ACQUISTO DIRETTO
La Legge di Stabilità 2011 (L. 220/2010) approvata dal Senato in via definitiva durante la seduta del 7 dicembre 2010 ha disposto, con quanto riportato nei commi 15 e 16 dell’articolo 1, rilevanti modifiche in tema di leasing o locazione immobiliare.
Le novità riguardano tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare, non solo quelli relativi a fabbricati strumentali ma anche quelli adibiti ad abitazione, firmati a partire dal 1 Gennaio 2011.
Il fine della riforma è quello di uniformare le operazioni di leasing immobiliare con quelli di acquisto di immobili di proprietà.
Il comma 15 stabilisce che le imposte di registro ipo-catastali andranno versate non più in misura dimezzata, ma in misura integrale al momento dell’acquisto dell’immobile e con solidarietà dell’utilizzatore. La società di leasing, quindi, all’atto dell’acquisto dell’immobile, oggetto di futura locazione, è tenuta a pagare le imposte di registro, ipocatastali e/o IVA in misura piena, e questo anche qualora si trattasse di un immobile da costruire o in costruzione.
La legge, inoltre, sancisce la responsabilità solidale, responsabilità sia della società di leasing, sia del venditore, sia dell’utilizzatore dell’immobile nei confronti dell’Erario. Ciò significa che vi è l’obbligo di pagamento delle imposte ipo-catastali e di registro non solo a carico della società di leasing e del venditore, ma anche a ca coloro che prendono in locazione l’immobile. L’obiettivo è quello di tutelare maggiormente l’erario che, in caso di inadempimento, avrà la possibilità di attaccare più soggetti.
Inooltre, in caso di riscatto dell’immobile in leasing, le imposte verranno versate soltanto in misura fissa. Coloro che, a partire dal 1 gennaio 2011, intendono acquistare la proprietà dell’immobile al termine del contratto di leasing, diventando effettivi proprietari, dovranno pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168,00 Euro ciascuna. La misura fissa delle imposte è necessaria per annullare ogni disparità tra l’imposizione applicabile all’acquisto con il contratto di leasing e quella attraverso l’acquisto diretto.
Nel medesimo comma viene reso noto che il contratto di leasing sarà soggetto a registrazione obbligatoria solo in caso d’uso. I contratti di leasing immobiliare dal 1 Gennaio 2011 saranno, dunque, soggetti all’imposta di registro solo qualora si verifichi l’utilizzo dell’immobile o se si provveda a registrazione volontaria.
Il comma 16 si rivolge a tutti i contratti preesistenti alla data del 1° gennaio 2011, ed ancora in corso a tale data.
Per detti contratti non è più dovuta l’imposta sulle annualità successive alla prima, come disposto dal art. 5 della Tariffa, ma è prevista una disciplina transitoria: le parti devono pagare un’imposta sostitutiva unica delle imposte ipo-catastali così come determinato secondo quanto disposto nel previgente testo dell’art. 35 co. 10-sexies del D.L. 223/2006, diminuita del 4% per ogni anno di durata residua del contratto.
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’agenzia delle entrate entro il 31 Marzo 2011.