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COMUNICAZIONE DATI DI BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

22.11.2011

SCATTA IL 31 MARZO 2012 IL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 Novembre scorso ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari.

Il nuovo obbligo di comunicazione telematica si concretizza per i soggetti economici che svolgono attività d’impresa, sia in forma societaria che in forma individuale, e destinano i beni aziendali ai soci e loro familiari. Ma non è tutto, occorrerà infatti comunicare i dati anche relativi a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione, realizzati nel periodo di imposta di riferimento, nei confronti dell’impresa concedente dai soci o loro familiari che hanno in godimento i beni.

Il provvedimento, che dà attuazione a quanto prescritto dall’art. 2, co. 36-sexiedecies, del D.L. 138/2011, ha la finalità , come precisato nell’intervento normativo, di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci e dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono l’utilità.
Al fine di evitare facile aggiramenti dell’obbligo di comunicazione, è stato previsto che nella stessa vanno indicati, oltre ai dati dei soci e dei familiari della società o delle imprese individuali che concedono in godimento beni, anche quelli relativi a persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa; ai soci di altra società appartenente al medesimo gruppo e ai familiari di detti soci.

Il termine massimo per la trasmissione della comunicazione è fissato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento; entro il 31 marzo 2012 occorrerà invece presentare la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello della prima applicazione delle disposizione di provvedimento (l’obbligo sussiste infatti anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 Settembre 2011).

Occorre osservare che il Provvedimento, che non limita l’adempimento ai soli casi di corrispettivo inferiore al valore di mercato, ha suddiviso i beni in sei categorie:
- autovetture;
- altri veicoli;
- aeromobili;
- unità da diporto;
- immobili;
- altri.

L’obbligo di comunicazione per quest’ultima categoria è stato escluso solo quando gli stessi risultino di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA applicata.

Tra i dati da comunicare sono stati previsti anche l’eventuale corrispettivo e il valore di mercato. Con riguardo alle autovetture e agli altri veicoli è richiesta l’indicazione del numero del telaio, per le unità da diporto i metri delle stesse, per gli aeromobili la potenza del motore e per gli immobili il comune, la provincia, il foglio e la particella.
Nel provvedimento, inoltre, è prevista la comunicazione anche delle date di inizio e fine del periodo di godimento del bene; si ritiene infatti  che la tassazione in capo ai soggetti che hanno usufruito dell'uso del bene rapportato a tale periodo.