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Scadenze fiscali
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06.12.2011
NOVITA’ INTRODOTTE DAL PROVVEDIMENTO N°656979 DEL 21 NOVEMBRE SCORSO
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n° 656979 del 21 novembre, porta delle modiche al precedente Provvedimento n° 119563 del 5 agosto scorso relativo alla Comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
Si amplia, dunque, la platea dei soggetti obbligati a comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti di leasing. Ora i soggetti interessati sono anche gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio dei beni mobili quali autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili.
L’obbligo di comunicazione sembra quindi riguardare un ambito più ristretto rispetto a quello gravante sulle società di leasing, che devono comunicare i contratti di leasing finanziario o operativo relativo a autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, e un categoria residuale definita semplicemente “Altro”.
Nel provvedimento viene specificato, inoltre, che nella stessa comunicazione trovano posto anche le informazioni riguardanti cessioni e acquisti diversi dai leasing e dai noleggi, di valore superiore a 3 mila euro dal 2011 o di 25 mila per il 2010 (i dati richiesti dallo spesometro – articolo 21 del Dl 78/2010).
In pratica, la comunicazione all’Anagrafe Tributaria richiesta alle società di leasing, adesso assorbe quella necessaria ai fini dello spesometro, riconoscendo, però, ai soggetti interessati un margine di tempio più ampio per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di leasing in essere negli anni 2009 e 2010. Il termine ultimo slitta, infatti di un mese, dal 31 Dicembre al 31 Gennaio.
Gli interessati del provvedimento non saranno costretti ad effettuare due distinti adempimenti comunicativi.
La proroga di un mese è stata predisposta per dare tempo alle società che hanno ricevuto il questionario ex art. 32 1 comma, n. 4 e n.8, Dpr 600/1973 e, non avendo risposto intendono farlo con la comunicazione; e agli operatori commerciali, appena inseriti negli obblighi, di informare il Fisco sui contratti realizzati nel 2009 e 2010.
Si ricorda, infine, che la trasmissione della comunicazione deve avvenire, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente (es, entro il 30 giugno 2012 per i contratti in essere nel 2011).